Regolamento Timbro Professionale 665.47 KB 137 downloads

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    IL TIMBRO APPOSTO DAL DIPENDENTE

    ll timbro ha la funzione di attestare l’appartenenza all’albo professionale e di conseguenza ne deriva che gli elaborati prodotti, timbrati e firmati, sono stati dall’iscritto elaborati con l’assunzione della piena responsabilità.

    Tuttavia, anche se è vero che il datore di lavoro è sempre responsabile verso terzi delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni, è altrettanto vero che, in caso sia costretto a risarcire un danno a terzi a causa di un comportamento illecito di un dipendente, può rivalersi su quest’ultimo in caso di inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro o di comportamento doloso.

    Obbligo assicurativo: “L’obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli iscritti, che non esercitano con partita IVA, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale, questo obbligo ricade sul datore di lavoro. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli assunti dalla PA che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti.

    L’esenzione dall’obbligo assicurativo è dovuta al fatto che il professionista dipendente non ha rapporto diretto con il cliente finale, alla cui tutela è rivolto appunto il disposto della Legge 148/2011 e quindi non è chiamato a rispondere in prima persona, del danno eventualmente cagionato a terzi.

    Il fatto che non sussista l’obbligo assicurativo non significa tuttavia che tali professionisti non abbiano alcuna responsabilità.

    Come i liberi professionisti, infatti, anche i dipendenti hanno diversi tipi di responsabilità:

    la responsabilità disciplinare che deriva dall’inadempienza ad obblighi previsti dai contratti collettivi, dalla legge o da codici di comportamento e la cui violazione può comportare l’applicazione da parte del datore di lavoro di provvedimenti disciplinari
    la responsabilità civile che deriva fondamentalmente dall’inadempienza ai doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.) del dipendente e la cui violazione può portare, oltre a provvedimenti disciplinari, anche all’obbligo al risarcimento del danno provocato al datore stesso
    la responsabilità penale che è sempre strettamente personale e le cui conseguenze (pena pecuniaria o detentiva) non sono trasferibili a terzi al contrario di quanto succede in ambito civile, in cui le conseguenze della responsabilità possono essere trasferite, ad esempio, ad una compagnia assicurativa.